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DISCIPLINARE
relativo alla protezione durante la movimentazione sportiva e non
commerciale di uccelli d’affezione, da gabbia e da voliera
Il presente Disciplinare intende definire le misure atte a garantire
un livello di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari intra e
interspecifici relativi agli uccelli d’affezione, da gabbia e da
voliera, nonché per i rischi relativi alla tutela del loro benessere
durante l’allevamento, l’esposizione, il trasporto e gli spostamenti in
genere, come imposto dal Regolamento (CE) N.° 1/2005 e dalla Lettera
0017428-P-28/08/08 del Ministero Salute
1. Identificazione e rintracciabilità degli uccelli
Gli uccelli allevati e trasportati devono essere identificati.
Gli uccelli si considerano identificati se dotati di anellino
individuale (Reg. CE 1808/2001, art. 36, par 1° e 5) da cui sia
possibile risalire all’origine e in grado di garantirne l’allevamento di
provenienza alla nascita. Per le specie aviarie incluse negli Allegati
CITES e per le quali non è prevista l’applicazione dell’anellino
identificativo rimane valida la stessa certificazione CITES che
accompagna l’animale. Per quanto riguarda gli anellini, questi devono
essere “ufficiali” ovvero forniti all’allevatore da Federazioni
Ornitologiche riconosciute dalla Confederazione Ornitologica Mondiale
(COM) ovvero autorizzati da altre Istituzioni dello Stato. Tali anellini
devono riportare tutti i dati necessari a risalire al nome e
all’indirizzo dell’allevatore. I registri, preferibilmente
informatizzati, in cui vengono registrati i dati indicati (“Registro
Nazionale Allevatori”) sono pubblici e vengono aggiornati annualmente
entro il 30 aprile.
È tollerata la presenza di uccelli privi di anello in numero
inferiore o uguale al 10% del numero totale di uccelli trasportati a
nome di uno stesso proprietario, o comunque un massimo di una unità per
un numero di soggetti trasportati inferiore a dieci. In tal caso
l’allevatore dovrà fornire autocertificazione scritta e firmata che dia
informazioni sull’origine e la provenienza di tali esemplari. Da tale
conteggio sono esclusi i soggetti CITES privi di anello per i quali è
sufficiente la certificazione CITES.
2. Note tecniche generali sul contenitore per il trasporto( gabbia o
trasportino)
Il contenitore per il trasporto, gabbia o trasportino può essere
“singolo”, “doppio” o “collettivo”. La definizione è riferita solo ed
esclusivamente alle modalità di stabulazione degli uccelli trasportati.
Nel “singolo”, l’uccello occupa da solo un proprio spazio; nel “doppio”,
i due soggetti occupano uno spazio comune a loro due soltanto; nel
“collettivo”, lo spazio riservato è occupato da più soggetti
contemporaneamente. Un contenitore per il trasporto (“trasportino”) che
comprenda più box singoli non è da considerarsi “collettivo” ma
“singolo”.
Note tecniche generali sul contenitore/trasportino:
essere preferibilmente in plastica o altro materiale (eventualmente
protetto da apposita vernice atossica) facilmente lavabile e
disinfettabile, deve avere preferibilmente angoli smussi che mal si
prestano a raccogliere sudiciume difficilmente asportabile;
essere robusto e resistente agli urti accidentali; di materiali e
fogge tali da non determinare rischio di lesioni e sofferenze per gli
animali;
essere di dimensioni adeguate al numero di soggetti che si vogliono
trasportare; gli uccelli all’interno devono potersi comodamente
appollaiare sui posatoi senza toccarsi reciprocamente e assumendo la
posizione naturale per la specie a cui appartengono, la coda non deve
toccare la lettiera e la testa non deve toccare la copertura, nessuna
parte del corpo degli uccelli deve urtare contro le superfici del
contenitore;
essere provvisto di acqua e cibo idoneo alla specie e in quantità
sufficiente a garantire l’approvvigionamento alimentare per tutta la
durata del viaggio. Tale condizione non è obbligatoria per gli
Psittacidi a condizione che vengano rispettate le soste programmate;
consentire il passaggio di luce appena sufficiente a creare una
condizione di penombra;
essere provvisto di posatoi di diametro adeguato alla specie e fondo
in carta o altro materiale assorbente.
posatoi, mangiatoie, beverini, lettiera e le pareti stesse del
trasportino devono essere puliti, ovvero privati del sudiciume
grossolano dell’utilizzo precedente e preferibilmente disinfettati ad
ogni utilizzo.
Per quanto disposto alla lettera a del presente paragrafo e dal
successivo paragrafo intitolato “Dimensioni minime, volume e densità di
carico del contenitore/trasportino” è previsto un periodo di adeguamento
dei materiali e delle dimensioni pari ad anni 3 a partire dall’entrata
in vigore del presente Disciplinare.
3. Dimensioni minime, volume e densità di carico del
contenitore/trasportino
Queste dimensioni sono applicabili a tutte le specie di uccelli
appartenenti ai:
Passeriformi
Ploceidi
Indigeni ed Esotici
Quaglie e Colini per utilizzo sportivo e non alimentare
Per Pappagalli e Ondulati si rimanda al successivo paragrafo
intitolato “Note speciali per Pappagalli e Ondulati”.
-Trasportino singolo:
· taglia piccola (massimo cm 15 fra testa e coda): lunghezza almeno 2
cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm 10,
altezza cm 10.
· taglia grande (massimo cm 25 fra testa e coda): lunghezza almeno 2
cm in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm 10,
altezza cm 12,5.
-Trasportino collettivo (non ammesso per Pappagalli e Psittacidi):
lunghezza cm 60, profondità cm 30, altezza cm 15 (misure nette), con due
posatoi sul lato lungo.
Densità:
· taglia piccola (massimo 15 cm fra testa e coda): 25 uccelli (pari a
72 cmq cadauno);
· taglia grande( massimo 25 cm fra testa e coda): 15 uccelli (pari a
120 cmq cadauno).
4. Condizioni generali per il trasporto
Non trasportare uccelli in condizioni tali da esporli a lesioni o a
sofferenze inutili ovvero usare trasportini adeguati, preferibilmente in
plastica (lavabili e disinfettabili), provvisti di posatoi adeguati alla
specie e spazio sufficiente al numero di soggetti.
Assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio. I trasportini
devono essere provvisti di cibo e acqua ad eccezione degli Psittacidi a
condizione che vengano rispettate le soste programmate. Gli uccelli
devono viaggiare in condizioni di penombra in modo che la luce sia
sufficiente a consentire loro di raggiungere mangiatoie e beverini, ma
non tanto da farli muovere troppo durante il trasporto per evitare
traumi conseguenti all’eccessivo movimento. La durata del viaggio deve
essere ridotta al minimo.
Gli uccelli devono essere idonei per il viaggio previsto: è proibito
trasportare uccelli ammalati, sofferenti, in riproduzione o non
autosufficienti, salvo che meta del trasporto non siano strutture
veterinarie o istituti di cura.
Evitare di unire nello stesso trasportino uccelli granivori e
insettivori, di specie diverse, con diverse abitudini etologiche,
alimentari ecc.
All’interno del mezzo di trasporto i trasportini devono essere
opportunamente collocati in modo tale che tutti abbiano il lato
semitrasparente in posizione tale da ricevere luce. Non è consentito
stipare i trasportini in modo accidentale, al buio, in bilico, in
posizione instabile, con insufficiente aerazione, all’aperto, ecc.
5. Mezzo di trasporto
Il veicolo per il trasporto degli uccelli d’affezione, da gabbia e da
voliera può essere costituito anche da un comune mezzo di trasporto
civile abilitato al trasporto di cose e persone purché i trasportini
vengano alloggiati in maniera stabile e in posizione tale da ricevere
luce naturale o artificiale necessaria a garantire un minimo di
visibilità all’interno dei contenitori stessi, e possano usufruire di
una sufficiente ventilazione.
Qualora il trasporto avvenga nel vano bagagliaio di un pulmann o
comunque nel vano dedicato di altro mezzo sprovvisto di fonti di luce,
il viaggio deve prevedere soste almeno ogni 3 ore e della durata minima
di 20 minuti durante le quali il trasportatore incaricato deve
provvedere a illuminare i contenitori affinché gli uccelli possano
mangiare e bere. Durante tali soste è opportuno non scaricare i
contenitori dal mezzo di trasporto, pertanto risulta utile disporli con
il lato trasparente verso finestrini a vetro o portiere apribili.
Tali disposizioni non si applicano se il viaggio avviene durante le
ore notturne.
6. Convogliatore
Il trasportatore/convogliatore deve essere persona competente, cioè
idonea al trasporto degli uccelli oggetto di tale Disciplina al fine di
non arrecare spavento, lesione, stress o sofferenza agli animali. A tale
scopo l’iscrizione alla Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS
costituisce attestato abilitante. La Federazione Ornicoltori
Italiani-ONLUS può, tuttavia, organizzare corsi di abilitazione
riconosciuti dalle istituzioni preposte ai controlli per necessità di
viaggi di durata superiore alle 6 ore escluse le soste o per il
trasporto di un numero di uccelli superiore a 100 unità.
Il numero di uccelli trasportabili non è predefinito, ma variabile in
funzione delle potenzialità contenitive dei trasportini, del mezzo di
trasporto e delle capacità riconosciute al convogliatore.
7. Corso di abilitazione per convogliatore
Sono incaricati del trasporto di uccelli d’affezione, da gabbia e da
voliera, per spostamenti di durata superiore alle 6 ore escluse le soste
o per il trasporto di un numero di uccelli superiore a 100 unità coloro
che, a seguito di verifica, vengono abilitati a svolgere tale incarico.
Il corso di abilitazione ha la durata minima di 5 ore e verte su
materie di anatomia, fisiologia ed etologia, accudimento animali, cure
di emergenza, per le specie aviarie oggetto del trasporto, nonché
dell’impatto sul benessere degli uccelli dello stile di guida. Tale
corso ha la funzione di istruire le persone incaricate fornendo nozioni
di base finalizzate a maneggiare animali e mezzi in modo da non arrecare
spavento, lesioni, stress o sofferenza agli animali.
L’abilitazione si consegue a seguito del superamento di una prova di
verifica effettuata da una Commissione d’esame costituita da:
Un Rappresentante dei dottori in medicina veterinaria;
Un Rappresentante della Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS.
Al superamento dell’esame finale viene rilasciato un apposito
attestato abilitante ( di idoneità) al l’incarico di trasportatore o
convogliatore (All. C).
8. Note speciali per Pappagalli e Ondulati
I contenitori per il trasporto dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
materiali: metallo, legno o plastica;
se il legno viene verniciato, è obbligatorio utilizzare vernici
atossiche onde evitare intossicazioni in caso di ingestione;
l’uso dei posatoi è facoltativo e a discrezione
dell’allevatore/trasportatore in base alla specie aviare trasportata e
all’indole;
il fondo deve essere ricoperto con una lettiera di legno o cartone o
altro materiale assorbente;
evitare materiali e fogge tali da determinare pericoli, danni e
sofferenze agli animali (esempio grigliati sulle pareti laterali in cui
gli uccelli potrebbero impigliarsi con le unghie o le ali). La griglia
va utilizzata come tetto del contenitore per dare aria e luce.
L’uso delle mangiatoie interne e degli abbeveratoi con acqua libera è
facoltativo e a discrezione dell’allevatore/trasportatore in base alla
specie aviare trasportata, all’indole, alle soste programmate e al vano
del mezzo di trasporto entro cui tali animali vengono trasportati;
Mangiatoie e beverini possono essere utilmente sostituiti da frutta
adeguata alla specie trasportata. La sosta per cibo e acqua deve essere
organizzata tenendo conto delle modalità di abbeverata e di
alimentazione adottate.
E’ proibito l’utilizzo di contenitori in metallo di qualunque tipo
con zincatura a caldo, a causa del potenziale tossico per tutti gli
uccelli. E’ consentita la protezione con vernici atossiche e con
zincatura a freddo.
Le dimensioni minime delle gabbie variano in funzione delle taglie
delle diverse specie:
-Trasportino singolo:
- Taglia (lunghezza) fino a cm 15: lunghezza almeno cm 2 in più
rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9, larghezza almeno
2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e
comunque non inferiore a cm 9;
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza almeno cm 2
superiore la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza
almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato,
e comunque non inferiore a cm 9.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza almeno cm. 2
superiore la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm. 12, larghezza
almeno cm.2 in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato e
comunque non inferiore a cm. 9.
- Taglia (lunghezza) compresa fra cm. 36 e 50: lunghezza almeno cm.2
in più rispetto la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm. 12,
larghezza almeno cm. 2 in più rispetto la larghezza massima del soggetto
ospitato e comunque non inferiore a cm. 9. Fanno eccezione :Ara, Cacatua
e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d’acciaio prevista
per taglia superiore ai cm. 50.
Trasportino doppio:
- Taglia (lunghezza) fino a cm. 15: lunghezza e larghezza almeno cm.
2 in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm. 9. Nel
caso di due soggetti di taglia 15 cm., il trasportino sarà di 17 per 17
per 9 cm di altezza.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza e larghezza
almeno cm.2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati,
altezza cm. 12.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza e larghezza
almeno cm. 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati,
altezza cm. 12.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm. 36 e 50: lunghezza e larghezza
almeno cm.2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati,
altezza cm. 12. La dimensione per il trasporto di 2 soggetti di
lunghezza 40 cm diviene: 12 cm di altezza per 42 per 42 cm. Fanno
eccezione Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in
filo d’acciaio prevista per taglia superiore ai 50 cm..
- Taglia (lunghezza) superiore a cm 50: si utilizza una gabbia in
filo d’acciaio, con i tre lati di dimensioni superiori di almeno cm 2
alla lunghezza del soggetto trasportato. In ciascuna di queste gabbie
possono essere ospitati al massimo 2 soggetti, per i quali sia certa la
compatibilità caratteriale.
Non sono consentiti trasporti collettivi di Psittacidi, con più di
due soggetti per trasportino.
9. Documentazione di trasporto
Il trasportatore o il convogliatore devono essere provvisti della
seguente documentazione:
autocertificazione di trasporto ( Mod. 4 oppure sostitutivo come
Scheda ingabbio,vedi All. A)
che ogni singolo allevatore affidatario compila e
sottoscrive e dal quale è possibile evincere:
- allevatore, proprietario o detentore (identificazione mediante n.
di registrazione al Registro Nazionale Allevatori rilasciato da una
Federazione affiliata alla COM);
- ubicazione dell’allevatore;
- specie, numero e stato sanitario degli uccelli trasportati;
- luogo di partenza e destinazione;
- orario di partenza e di arrivo, ovvero durata presunta del viaggio;
- dettaglio soste ove necessario;
- generalità del trasportatore/convogliatore;
certificato sanitario per l’introduzione in Italia da altri Stati
membri di animali da compagnia
(All. B );
attestato di idoneità all’incarico di trasportatore o convogliatore
(All. C), ove necessario
(art.7);
attestato di trasportatore o convogliatore incaricato ad effettuare
il trasporto degli uccelli con fini esclusivamente sportivi, ludici e
non commerciali, compilato dal Presidente dell’Associazione Ornitologica
di appartenenza o dal Presidente della Federazione Ornicoltori Italiani.
Il presente attestato (All. D ) è obbligatorio solamente per il
trasporto di uccelli in quantità superiore a 50.
DISCIPLINARE
relativo alla protezione durante la movimentazione sportiva e non
commerciale di uccelli d’affezione, da gabbia e da voliera
Il presente Disciplinare intende definire le misure atte a garantire un
livello di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari intra e
interspecifici relativi agli uccelli d’affezione, da gabbia e da
voliera, nonché per i rischi relativi alla tutela del loro benessere
durante l’allevamento, l’esposizione, il trasporto e gli spostamenti in
genere, come imposto dal Regolamento (CE) N.° 1/2005 e dalla Lettera
0017428-P-28/08/08 del Ministero Salute
1. Identificazione e rintracciabilità degli uccelli
Gli uccelli allevati e trasportati devono essere identificati.
Gli uccelli si considerano identificati se dotati di anellino
individuale (Reg. CE 1808/2001, art. 36, par 1° e 5) da cui sia
possibile risalire all’origine e in grado di garantirne l’allevamento di
provenienza alla nascita. Per le specie aviarie incluse negli Allegati
CITES e per le quali non è prevista l’applicazione dell’anellino
identificativo rimane valida la stessa certificazione CITES che
accompagna l’animale. Per quanto riguarda gli anellini, questi devono
essere “ufficiali” ovvero forniti all’allevatore da Federazioni
Ornitologiche riconosciute dalla Confederazione Ornitologica Mondiale
(COM) ovvero autorizzati da altre Istituzioni dello Stato. Tali anellini
devono riportare tutti i dati necessari a risalire al nome e
all’indirizzo dell’allevatore. I registri, preferibilmente
informatizzati, in cui vengono registrati i dati indicati (“Registro
Nazionale Allevatori”) sono pubblici e vengono aggiornati annualmente
entro il 30 aprile.
È tollerata la presenza di uccelli privi di anello in numero inferiore o
uguale al 10% del numero totale di uccelli trasportati a nome di uno
stesso proprietario, o comunque un massimo di una unità per un numero di
soggetti trasportati inferiore a dieci. In tal caso l’allevatore dovrà
fornire autocertificazione scritta e firmata che dia informazioni
sull’origine e la provenienza di tali esemplari. Da tale conteggio sono
esclusi i soggetti CITES privi di anello per i quali è sufficiente la
certificazione CITES.
2. Note tecniche generali sul contenitore per il trasporto( gabbia o
trasportino)
Il contenitore per il trasporto, gabbia o trasportino può essere
“singolo”, “doppio” o “collettivo”. La definizione è riferita solo ed
esclusivamente alle modalità di stabulazione degli uccelli trasportati.
Nel “singolo”, l’uccello occupa da solo un proprio spazio; nel “doppio”,
i due soggetti occupano uno spazio comune a loro due soltanto; nel
“collettivo”, lo spazio riservato è occupato da più soggetti
contemporaneamente. Un contenitore per il trasporto (“trasportino”) che
comprenda più box singoli non è da considerarsi “collettivo” ma
“singolo”.
Note tecniche generali sul contenitore/trasportino:
A. essere preferibilmente in plastica o altro materiale (eventualmente
protetto da apposita vernice atossica) facilmente lavabile e
disinfettabile, deve avere preferibilmente angoli smussi che mal si
prestano a raccogliere sudiciume difficilmente asportabile;
B. essere robusto e resistente agli urti accidentali; di materiali e
fogge tali da non determinare rischio di lesioni e sofferenze per gli
animali;
C. essere di dimensioni adeguate al numero di soggetti che si vogliono
trasportare; gli uccelli all’interno devono potersi comodamente
appollaiare sui posatoi senza toccarsi reciprocamente e assumendo la
posizione naturale per la specie a cui appartengono, la coda non deve
toccare la lettiera e la testa non deve toccare la copertura, nessuna
parte del corpo degli uccelli deve urtare contro le superfici del
contenitore;
D. essere provvisto di acqua e cibo idoneo alla specie e in quantità
sufficiente a garantire l’approvvigionamento alimentare per tutta la
durata del viaggio. Tale condizione non è obbligatoria per gli
Psittacidi a condizione che vengano rispettate le soste programmate;
E. consentire il passaggio di luce appena sufficiente a creare una
condizione di penombra;
F. essere provvisto di posatoi di diametro adeguato alla specie e fondo
in carta o altro materiale assorbente.
G. posatoi, mangiatoie, beverini, lettiera e le pareti stesse del
trasportino devono essere puliti, ovvero privati del sudiciume
grossolano dell’utilizzo precedente e preferibilmente disinfettati ad
ogni utilizzo.
Per quanto disposto alla lettera a del presente paragrafo e dal
successivo paragrafo intitolato “Dimensioni minime, volume e densità di
carico del contenitore/trasportino” è previsto un periodo di adeguamento
dei materiali e delle dimensioni pari ad anni 3 a partire dall’entrata
in vigore del presente Disciplinare.
3. Dimensioni minime, volume e densità di carico del
contenitore/trasportino
Queste dimensioni sono applicabili a tutte le specie di uccelli
appartenenti ai:
Passeriformi
Ploceidi
Indigeni ed Esotici
Quaglie e Colini per utilizzo sportivo e non alimentare
Per Pappagalli e Ondulati si rimanda al successivo paragrafo intitolato
“Note speciali per Pappagalli e Ondulati”.
-Trasportino singolo:
· taglia piccola (massimo cm 15 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm
in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm 10,
altezza cm 10.
· taglia grande (massimo cm 25 fra testa e coda): lunghezza almeno 2 cm
in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, larghezza cm 10,
altezza cm 12,5.
-Trasportino collettivo (non ammesso per Pappagalli e Psittacidi):
lunghezza cm 60, profondità cm 30, altezza cm 15 (misure nette), con due
posatoi sul lato lungo.
Densità:
· taglia piccola (massimo 15 cm fra testa e coda): 25 uccelli (pari a 72
cmq cadauno);
· taglia grande( massimo 25 cm fra testa e coda): 15 uccelli (pari a 120
cmq cadauno).
4. Condizioni generali per il trasporto
A. Non trasportare uccelli in condizioni tali da esporli a lesioni o a
sofferenze inutili ovvero usare trasportini adeguati, preferibilmente in
plastica (lavabili e disinfettabili), provvisti di posatoi adeguati alla
specie e spazio sufficiente al numero di soggetti.
B. Assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio. I trasportini
devono essere provvisti di cibo e acqua ad eccezione degli Psittacidi a
condizione che vengano rispettate le soste programmate. Gli uccelli
devono viaggiare in condizioni di penombra in modo che la luce sia
sufficiente a consentire loro di raggiungere mangiatoie e beverini, ma
non tanto da farli muovere troppo durante il trasporto per evitare
traumi conseguenti all’eccessivo movimento. La durata del viaggio deve
essere ridotta al minimo.
C. Gli uccelli devono essere idonei per il viaggio previsto: è proibito
trasportare uccelli ammalati, sofferenti, in riproduzione o non
autosufficienti, salvo che meta del trasporto non siano strutture
veterinarie o istituti di cura.
D. Evitare di unire nello stesso trasportino uccelli granivori e
insettivori, di specie diverse, con diverse abitudini etologiche,
alimentari ecc.
E. All’interno del mezzo di trasporto i trasportini devono essere
opportunamente collocati in modo tale che tutti abbiano il lato
semitrasparente in posizione tale da ricevere luce. Non è consentito
stipare i trasportini in modo accidentale, al buio, in bilico, in
posizione instabile, con insufficiente aerazione, all’aperto, ecc.
5. Mezzo di trasporto
Il veicolo per il trasporto degli uccelli d’affezione, da gabbia e da
voliera può essere costituito anche da un comune mezzo di trasporto
civile abilitato al trasporto di cose e persone purché i trasportini
vengano alloggiati in maniera stabile e in posizione tale da ricevere
luce naturale o artificiale necessaria a garantire un minimo di
visibilità all’interno dei contenitori stessi, e possano usufruire di
una sufficiente ventilazione.
Qualora il trasporto avvenga nel vano bagagliaio di un pulmann o
comunque nel vano dedicato di altro mezzo sprovvisto di fonti di luce,
il viaggio deve prevedere soste almeno ogni 3 ore e della durata minima
di 20 minuti durante le quali il trasportatore incaricato deve
provvedere a illuminare i contenitori affinché gli uccelli possano
mangiare e bere. Durante tali soste è opportuno non scaricare i
contenitori dal mezzo di trasporto, pertanto risulta utile disporli con
il lato trasparente verso finestrini a vetro o portiere apribili.
Tali disposizioni non si applicano se il viaggio avviene durante le ore
notturne.
6. Convogliatore
Il trasportatore/convogliatore deve essere persona competente, cioè
idonea al trasporto degli uccelli oggetto di tale Disciplina al fine di
non arrecare spavento, lesione, stress o sofferenza agli animali. A tale
scopo l’iscrizione alla Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS
costituisce attestato abilitante. La Federazione Ornicoltori
Italiani-ONLUS può, tuttavia, organizzare corsi di abilitazione
riconosciuti dalle istituzioni preposte ai controlli per necessità di
viaggi di durata superiore alle 6 ore escluse le soste o per il
trasporto di un numero di uccelli superiore a 100 unità.
Il numero di uccelli trasportabili non è predefinito, ma variabile in
funzione delle potenzialità contenitive dei trasportini, del mezzo di
trasporto e delle capacità riconosciute al convogliatore.
7. Corso di abilitazione per convogliatore
Sono incaricati del trasporto di uccelli d’affezione, da gabbia e da
voliera, per spostamenti di durata superiore alle 6 ore escluse le soste
o per il trasporto di un numero di uccelli superiore a 100 unità coloro
che, a seguito di verifica, vengono abilitati a svolgere tale incarico.
Il corso di abilitazione ha la durata minima di 5 ore e verte su materie
di anatomia, fisiologia ed etologia, accudimento animali, cure di
emergenza, per le specie aviarie oggetto del trasporto, nonché
dell’impatto sul benessere degli uccelli dello stile di guida. Tale
corso ha la funzione di istruire le persone incaricate fornendo nozioni
di base finalizzate a maneggiare animali e mezzi in modo da non arrecare
spavento, lesioni, stress o sofferenza agli animali.
L’abilitazione si consegue a seguito del superamento di una prova di
verifica effettuata da una Commissione d’esame costituita da:
Un Rappresentante dei dottori in medicina veterinaria;
Un Rappresentante della Federazione Ornicoltori Italiani-ONLUS.
Al superamento dell’esame finale viene rilasciato un apposito attestato
abilitante ( di idoneità) al l’incarico di trasportatore o convogliatore
(All. C).
8. Note speciali per Pappagalli e Ondulati
I contenitori per il trasporto dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
materiali: metallo, legno o plastica;
se il legno viene verniciato, è obbligatorio utilizzare vernici
atossiche onde evitare intossicazioni in caso di ingestione;
l’uso dei posatoi è facoltativo e a discrezione
dell’allevatore/trasportatore in base alla specie aviare trasportata e
all’indole;
il fondo deve essere ricoperto con una lettiera di legno o cartone o
altro materiale assorbente;
evitare materiali e fogge tali da determinare pericoli, danni e
sofferenze agli animali (esempio grigliati sulle pareti laterali in cui
gli uccelli potrebbero impigliarsi con le unghie o le ali). La griglia
va utilizzata come tetto del contenitore per dare aria e luce.
L’uso delle mangiatoie interne e degli abbeveratoi con acqua libera è
facoltativo e a discrezione dell’allevatore/trasportatore in base alla
specie aviare trasportata, all’indole, alle soste programmate e al vano
del mezzo di trasporto entro cui tali animali vengono trasportati;
Mangiatoie e beverini possono essere utilmente sostituiti da frutta
adeguata alla specie trasportata. La sosta per cibo e acqua deve essere
organizzata tenendo conto delle modalità di abbeverata e di
alimentazione adottate.
E’ proibito l’utilizzo di contenitori in metallo di qualunque tipo con
zincatura a caldo, a causa del potenziale tossico per tutti gli uccelli.
E’ consentita la protezione con vernici atossiche e con zincatura a
freddo.
Le dimensioni minime delle gabbie variano in funzione delle taglie delle
diverse specie:
-Trasportino singolo:
- Taglia (lunghezza) fino a cm 15: lunghezza almeno cm 2 in più rispetto
la taglia del soggetto ospitato, altezza cm 9, larghezza almeno 2 cm in
più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato, e comunque non
inferiore a cm 9;
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza almeno cm 2
superiore la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm 12, larghezza
almeno 2 cm in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato,
e comunque non inferiore a cm 9.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza almeno cm. 2
superiore la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm. 12, larghezza
almeno cm.2 in più rispetto la larghezza massima del soggetto ospitato e
comunque non inferiore a cm. 9.
- Taglia (lunghezza) compresa fra cm. 36 e 50: lunghezza almeno cm.2 in
più rispetto la lunghezza del soggetto ospitato, altezza cm. 12,
larghezza almeno cm. 2 in più rispetto la larghezza massima del soggetto
ospitato e comunque non inferiore a cm. 9. Fanno eccezione :Ara, Cacatua
e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in filo d’acciaio prevista
per taglia superiore ai cm. 50.
Trasportino doppio:
- Taglia (lunghezza) fino a cm. 15: lunghezza e larghezza almeno cm. 2
in più rispetto la taglia del soggetto ospitato, altezza cm. 9. Nel caso
di due soggetti di taglia 15 cm., il trasportino sarà di 17 per 17 per 9
cm di altezza.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 16 e 25: lunghezza e larghezza
almeno cm.2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati,
altezza cm. 12.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm 26 e 35: lunghezza e larghezza
almeno cm. 2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati,
altezza cm. 12.
- Taglia (lunghezza) compresa tra cm. 36 e 50: lunghezza e larghezza
almeno cm.2 superiori alle analoghe dimensioni dei soggetti ospitati,
altezza cm. 12. La dimensione per il trasporto di 2 soggetti di
lunghezza 40 cm diviene: 12 cm di altezza per 42 per 42 cm. Fanno
eccezione Ara, Cacatua e Vasa per le quali è prescritta la gabbia in
filo d’acciaio prevista per taglia superiore ai 50 cm..
- Taglia (lunghezza) superiore a cm 50: si utilizza una gabbia in filo
d’acciaio, con i tre lati di dimensioni superiori di almeno cm 2 alla
lunghezza del soggetto trasportato. In ciascuna di queste gabbie possono
essere ospitati al massimo 2 soggetti, per i quali sia certa la
compatibilità caratteriale.
Non sono consentiti trasporti collettivi di Psittacidi, con più di due
soggetti per trasportino.
9. Documentazione di trasporto
Il trasportatore o il convogliatore devono essere provvisti della
seguente documentazione:
A. autocertificazione di trasporto ( Mod. 4 oppure sostitutivo come
Scheda ingabbio,vedi All. A)
che ogni singolo allevatore affidatario compila e
sottoscrive e dal quale è possibile evincere:
- allevatore, proprietario o detentore (identificazione mediante n. di
registrazione al Registro Nazionale Allevatori rilasciato da una
Federazione affiliata alla COM);
- ubicazione dell’allevatore;
- specie, numero e stato sanitario degli uccelli trasportati;
- luogo di partenza e destinazione;
- orario di partenza e di arrivo, ovvero durata presunta del viaggio;
- dettaglio soste ove necessario;
- generalità del trasportatore/convogliatore;
B. certificato sanitario per l’introduzione in Italia da altri Stati
membri di animali da compagnia
(All. B );
C. attestato di idoneità all’incarico di trasportatore o convogliatore
(All. C), ove necessario
(art.7);
D. attestato di trasportatore o convogliatore incaricato ad effettuare
il trasporto degli uccelli con fini esclusivamente sportivi, ludici e
non commerciali, compilato dal Presidente dell’Associazione Ornitologica
di appartenenza o dal Presidente della Federazione Ornicoltori Italiani.
Il presente attestato (All. D ) è obbligatorio solamente per il
trasporto di uccelli in quantità superiore a 50.
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